Nel caso di impugnazione, da parte del singolo condomino, della delibera assembleare di ripartizione delle spese ai fini dell’annullamento della stessa, la competenza per valore deve essere valutata in relazione alla quota che grava sul condomino ricorrente. Non quindi sull'intero valore dei lavori decisi in assemblea.
Nel caso concreto, la delibera impugnata generava una spesa, per il condomino ricorrente, inferiore ai 5.000 euro, cosicchè la competenza è stata attribuita al Giudice di pace.
Il condomino si era invece rivolto al Tribunale, ritenendo che l'importo da prendere in considerazione fosse l'intera somma necessaria per i lavori deliberati.
Cass. 28 agosto 2018 n. 21227