Tra i requisiti necessari affinchè la sopraelevazione realizzata dal proprietario dell'ultimo piano sia legittima, vi è quello della salvaguardia dell'aspetto architettonico dell'edificio (art. 1127 c.c.).
E' pertanto illecita la soprelevazione che induce in chi guarda una
chiara sensazione di disarmonia, anche se la fisionomia dell'edificio
risulta già in parte lesa da altre modifiche preesistenti, salvo che lo
stabile sia talmente degradato da
rendere ininfluente allo sguardo ogni ulteriore intervento.
Cass. 12 settembre 2018 n. 22156