mercoledì 17 ottobre 2018

Sopraelevazione e aspetto architettonico


sopraelevazione aspetto architettonico

Tra i requisiti necessari affinchè la sopraelevazione realizzata dal proprietario dell'ultimo piano sia legittima, vi è quello della salvaguardia dell'aspetto architettonico dell'edificio (art. 1127 c.c.).
E' pertanto illecita la soprelevazione che induce in chi guarda una chiara sensazione di disarmonia, anche se la fisionomia dell'edificio risulta già in parte lesa da altre modifiche preesistenti, salvo che lo stabile sia talmente degradato da rendere ininfluente allo sguardo ogni ulteriore intervento.

Cass. 12 settembre 2018 n. 22156

martedì 9 ottobre 2018

Parti comuni e loro utilizzo


condominio lastrico uso intenso 1102 1139 codice civile

Nel condominio, ciascun partecipante può servirsi delle parti e dei servizi comuni purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne uso secondo il loro diritto (art. 1102 c.c. richiamato dall'art. 1139 c.c.).
Nel rispetto di questi due presupposti, ciascun condomino può utilizzare pertanto una terrazza condominiale, senza che l'assemblea glielo possa vietare.
Ciò anche se il singolo condomino, per meglio usufruire del terrazzo, vi abbia posizionato una sdraia e alcune piante in vaso. Questo comportamento infatti non determina alcuna compromissione del diritto di tutti i partecipanti di accedere al lastrico e non integra un uso esclusivo volto a sottrarre il godimento del bene al fine di vantare successivamente un diritto esclusivo sulla cosa comune.

Tribunale Roma 16 luglio 2018
 
avv. Mauro Colombo

martedì 2 ottobre 2018

Supercondominio: chi revoca l'amministratore?

revoca amministratore supercondominio assemblea

Per revocare l'amministratore di un supercondominio è necessario il voto favorevole espresso dall'assemblea composta da tutti i partecipanti al supercondominio stesso. 
L'art. 67 c. 3 disp. att. c.c. prevede infatti che per la sola nomina dell'amministratore e per le questioni ordinarie il voto venga espresso dall'assemblea dei rappresentanti dei singoli condominii componenti il complesso supercondominiale (assemblea prevista per i supercondomini con più di 60 partecipanti).
Per tutte le altre materie (gestione straordinaria ivi compresa la revoca dell'amministratore) è l'assemblea di tutti i partecipanti al supercondomino l'organo avente potere deliberativo.
L'eventuale revoca decisa dai soli rappresentanti è pertanto nulla.


Appello Milano 9 maggio 2018 n. 2321



 avv. mauro colombo