lunedì 19 novembre 2018

Diverso riparto delle spese per la pulizia delle scale


scale condominio 1124
La corretta ripartizione della spesa per la pulizia delle scale condominiali deve essere compiuta in base al criterio proporzionale dell’art. 1124 c.c.: tale articolo prevede che i costi per la manutenzione delle scale siano ripartiti per metà in ragione dei millesimi di proprietà delle singole unità immobiliari, e per la restante metà in proporzione all'altezza di ciascun piano (i costi per le scale gravano così in misura maggiore sulle unità immobiliari poste ai piani alti, tant'è che può esserci una apposita tabella millesimi scale e ascensori).

Tale criterio legale può essere derogato (ad esempio prevedendo una ripartizione solo per millesimi, o semplicemente calcolata sul numero delle unità immobiliari, quindi a quote identiche) purchè la relativa decisione venga presa all'unanimità. Si tratta infatti di una decisione che incide direttamente sui diritti  dei singoli partecipanti e un voto a maggioranza avrebbe come conseguenza l'annullabilità della relativa delibera.

Cass. 13 novembre 2018 n. 29220