Nel caso di deliberazioni contrarie
alla legge o al regolamento di condominio, per le quali si intenda chiederne l'annullamento, il termine per impugnare è di 30 giorni che decorrono dalla data di deliberazione per gli astenuti e i contrari, dalla data di comunicazione del verbale per gli assenti (art. 1137 c.c.).
Può capitare che una delibera condominiale venga assunta nel mese di luglio inoltrato. In tal caso, vige il principio processuale della sospensione feriale dei termini (1° agsoto-31 agosto)?
La risposta affermativa venne data anni fa dalla corte costituzionale, che dichiarò l'illegittimità
costituzionale dell'art. 1 L.7 ottobre 1969 n. 742
(Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale) nella parte in
cui non dispone che la sospensione si applichi anche al
termine di 30 giorni per
l'impugnazione delle delibere dell'assemblea di condominio (C. Cost. 2 febbraio 1990 n. 49).
Pertanto, anche al termine di trenta giorni deve applicarsi il periodo di sospensione feriale.
avv. mauro colombo
milano