Il Tribunale di Roma, investito in materia di corretta ripartizione delle spese per la manutenzione del lastrico solare in uso esclusivo al proprietario dell'ultimo piano, ha stabilito, nel solco della precedente giurisprudenza, che:
1) le spese per la
riparazione/ricostruzione del lastrico possono essere ripartite tra condomino che lo ha in uso esclusivo e gli
altri condomini quando si riferiscono alle componenti essenziali della
struttura, come opere murarie o di impermeabilizzazione che
svolgono funzione di copertura;
2) sono a carico del
solo condomino che utilizza in modo esclusivo il lastrico le spese per
consentirgli un migliore utilizzo (come i parapetti, le fioriere, e i pavimenti).
Trib. Roma 15 maggio 2018 n. 9960
avv. mauro colombo