Un punto fermo in materia di innovazioni nel condominio è dato dall'art. 1120 c.4 c.c., che vieta, tra l'altro, le innovazioni che alterino il decoro architettonico dell'edificio.
E' stata giudicata pertanto lesiva del decoro architettonico del fabbricato
condominiale, e come tale vietata, non solo l'innovazione che ne alteri le linee
architettoniche, ma anche quella che comunque si rifletta negativamente
sull'aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che
possa avere l'edificio, come, nel caso concreto, una canna fumaria installata sulla facciata del palazzo. La valutazione di tale lesione al decoro architettonico spetta al giudice di merito, ed è insindacabile in sede di legittimità quando correttamente motivata.
Cass. 28 giugno 2018 n. 17102