Nei
supercondominii (art.
1117 bis c.c.) che abbiano
più di sessanta condomini, è necessario che
ogni condominio facente parte del complesso elegga (in apposita assemblea)
un soggetto rappresentante che partecipi poi all'assemblea di supercondominio relativa alla
gestione ordinaria e alla
nomina dell'amministratore.
Per le assemblee di supercondominio aventi all'ordine del giorno
argomenti diversi da questi (e quindi atti di gestione
straordinaria), hanno invece diritto di partecipare tutti i condomini dei vari condominii, secondo le normali regole assembleari.
Il
rappresentante da inviare all'assemblea del supercondominio è eletto
dall'assemblea di
ciascun condominio con un numero di voti che
rappresenti la
maggioranza degli intervenuti e almeno ⅔ del valore dell'edificio, e può essere
anche un estraneo al condomini.
I vari
rappresentanti (quindi uno per ogni condominio facente parte del supercondominio) votano in rappresentanza dei
millesimi di cui sono (ciascuno) portatori. Non tutti i rappresentanti, pertanto, esprimono un voto avente pari "peso", qualora gli edifici facenti parte del supercondominio risultino diversi e con valori millesimali differenti.
avv. Mauro Colombo