giovedì 7 giugno 2018

Costituzione di un "Fondo morosi"

assemblea condominio fondo morosi unanimità

La costituzione, decisa in sede assembleare, di un fondo patrimoniale destinato a coprire i mancati introiti dovuti alla presenza di condomini morosi, si concretizza, di fatto, come un meccanismo finalizzato a modificare il criterio legale di riparto proporzionale di spesa, come previsto dall'art. 1123 c.1 c.c.
Per tale ragione, la costituzione di un "fondo morosi" può essere validamente decisa in assemblea solo all'unanimità (cioè 1000 millesimi). 
Una votazione a maggioranza non può pertanto deliberare di ripartire tra i condomini adempienti il debito dei condomini non in regola con il versamento delle rispettive quote.


Trib. Roma 29 maggio 2018 n. 10787