venerdì 1 giugno 2018

Immobile non utilizzabile e tassa sui rifiuti


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La Corte di Cassazione, risolvendo una controversia sorta quando il Comune di Lucca chiedeva ai contribuenti la TIA (tariffa igiene ambientale), poi sostituita dalla TARES, ha affermato che il contribuente che dimostri che l'immobile non è stato occupato o utilizzato per assenza dei servizi essenziali e come tale non aveva l'idoneità alla produzione dei rifiuti, è esentato dal pagamento della tariffa di igiene ambientale (TIA).

Infatti, il presupposto impositivo della TIA è la disponibilità di locali idonei alla produzione di rifiuti, presupposto che nella fattispecie risultava insussistente in quanto i locali in questione non avevano al tempo tale idoneità per assenza dei servizi essenziali e risultavano in effetti non occupati.


Cass. 25 maggio 2018 n. 13120