lunedì 11 giugno 2018
Supercondominio: come votano i rappresentanti condominiali
Nei supercondominii (art. 1117 bis c.c.) che abbiano più di sessanta condomini, è necessario che ogni condominio facente parte del complesso elegga (in apposita assemblea) un soggetto rappresentante che partecipi poi all'assemblea di supercondominio relativa alla gestione ordinaria e alla nomina dell'amministratore.
Per le assemblee di supercondominio aventi all'ordine del giorno argomenti diversi da questi (e quindi atti di gestione straordinaria), hanno invece diritto di partecipare tutti i condomini dei vari condominii, secondo le normali regole assembleari.
Il rappresentante da inviare all'assemblea del supercondominio è eletto dall'assemblea di ciascun condominio con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno ⅔ del valore dell'edificio, e può essere anche un estraneo al condomini.
I vari rappresentanti (quindi uno per ogni condominio facente parte del supercondominio) votano in rappresentanza dei millesimi di cui sono (ciascuno) portatori. Non tutti i rappresentanti, pertanto, esprimono un voto avente pari "peso", qualora gli edifici facenti parte del supercondominio risultino diversi e con valori millesimali differenti.
avv. Mauro Colombo