lunedì 18 giugno 2018

Solaio e spazi vuoti


condominio comunione solaio
Nell'elenco (esemplificativo) delle parti comuni condominiali, la legge (art. 1117 c.c.) non annovera il solaio, essendo pacificamente ritenuto un bene in comune solamente tra le due unità immobiliari da questo divisi.
Il solaio (detto anche soletta) divide infatti gli appartamenti posti a piani differenti, il sottostante e il sovrastante, ed appartiene in comunione ai due proprietari, che lo utilizzano come soffitto e come pavimento.
Per tale motivo, l'eventuale spazio vuoto che apporta dei benefici solo ad uno dei due proprietari, così come tutto ciò che non ha il carattere dell'essenzialità per la struttura, restano esclusi dalla comunione e possono essere utilizzati dal condomino nell'esercizio del diritto di proprietà. 
Di norma, salvo titolo contrario, lo spazio vuoto venutosi a creare tra solaio e controsoffitto, appartiene al proprietario del piano sottostante, mentre dovrebbe essere impedito al proprietario del piano sovrastante di sfruttarlo per farci passare tubature.


Cass. 11 giugno 2018 n. 15048