Le somme che ciascun condomino versa a titolo di contributo per sostenere le cosiddette "spese condominiali" devono obbligatoriamente essere depositate su un conto corrente intestato al condominio, appositamente aperto a cura dell'amministratore (art. 1129 c. 7 c.c.).
Il Tribunale di Cagliari seguendo una corrente giurisprudenziale ormai pacifica, ha affermato che il conto corrente condominiale è pignorabile da parte del creditore del condominio.
Tale azione è infatti finalizzata a soddisfare in via esecutiva la sola obbligazione per l'intero gravante sull'amministratore e non interferisce col meccanismo del beneficio di escussione previsto dall'art. 63 c.2 disp. att. c.c., il quale è posto a presidio unicamente dei distinti obblighi pro quota spettanti ai singoli.
Trib. Cagliari 27 febbraio 2018