venerdì 15 giugno 2018

Passaggio di consegne tra amministratori: tutela in giudizio


condominio amministratore passaggio consegne


Come previsto dall'art. 1129 c. 8 c.c., l'amministratore che cessa dall'incarico deve consegnare al nuovo amministratore tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio ed ai singoli condomini.
In caso di inadempimento a tale preciso obbligo, il cessato amministratore può essere citato in giudizio dal nuovo amministratore (che non necessita peraltro di autorizzazione assembleare) mediante un procedimento sommario di cognizione ex art. 702 c.p.c.
Il giudice, accogliendo la domanda, emette un'ordinanza immediatamente esecutiva, che può prevedere anche, se appositamente richiesto, la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, una volta notificato.

Trib. Napoli 11 giugno 2018