La perpetuatio di poteri in capo all'amministratore uscente, dopo la
cessazione della carica per scadenza del termine (come previsto dall'art. 1129 c.c.) o per dimissioni, si fonda sulla presunzione di conformità di una
siffatta continuazione nell'esercizio dei poteri (seppur di amministrazione ordinaria) all'interesse ed alla volontà dei condomini.
Non trova pertanto applicazione quando risulti, invece,
una volontà espressa con delibera dell'assemblea
condominiale, contraria alla conservazione dei poteri di gestione da
parte dell'amministratore, cessato dall'incarico.
Cass. 17 maggio 2018 n. 12120
avv. Mauro Colombo