Nei confronti del condomino moroso, l'amministratore di condominio può sospendere, sempre che la sua situazione debitoria si sia protratta per oltre un semestre, la fornitura dei servizi comuni suscettibili di godimento separato (art. 63 c.3 disp.att.c.c.).
Gli esempi, in astratto, non mancano: si pensi al riscaldamento centralizzato, al servizio di antenna televisiva, alla fornitura dell'acqua potabile.
Tuttavia, in concreto, i giudici hanno fino ad ora mostrato opinioni altalenanti.
Proprio in materia di fornitura dell'acqua condominiale, ritenuta un servizio di primaria importanza (tutelato anche dalla Costituzione), il Tribunale di Bologna inizialmente aveva sancito il divieto di distacco del moroso dal servizio idrico, prevedendo che ai soggetti indigenti debba comunque garantirsi almeno la somministrazione di 50 litri d'acqua al giorno.
Tuttavia, nella fase collegiale del procedimento, attivata dal condominio inizialmente soccombente, i giudici hanno mutato orientamento, e recentemente hanno autorizzato con ordinanza il distacco del condomino moroso dal servizio idrico.
Una decisione che farà discutere e che sicuramente non sarà seguita da altri tribunale, che fino ad ora sono andati decisamente in ordine sparso circa una questione così delicata.
Una decisione che farà discutere e che sicuramente non sarà seguita da altri tribunale, che fino ad ora sono andati decisamente in ordine sparso circa una questione così delicata.
Trib. Bologna 15 settembre 2017
Trib. Bologna 3 aprile 2018
avv. Mauro Colombo
milano