venerdì 11 maggio 2018

Come ripartire le spese relative solo ad alcuni condomini

spese condominio riparametrare art. 1123 c.c.


Accade normalmente che in un condominio non tutti i beni comuni siano in concreto  destinati a servire tutti i condomini in uguale misura: in tal caso la legge prevede, salvo sempre un diverso accordo, l'applicazione di un criterio diverso da quello della proporzionalità (art. 1123 c. 2 e 3 c.c.).
Pertanto:
- se si tratta di parti comuni destinate a servire i condomini in misura diversa: le spese sono ripartite in proporzione all'uso che ciascuno può farne (art. 1123 c. 2 c.c.);
- se un edifico è dotato di più scale, cortili, lastrici, opere ed impianti destinati a servire solo una parte dell'edificio stesso: le spese sono poste a carico del gruppo di condomini che in concreto ne trae utilità (art. 1123 c. 3 c.c.).
In quest'ultimo caso, l'amministratore deve riproporzionare (riparametrare) i millesimi (ad esempio le spese per i lavori di manutenzione, riparazione o sostituzione di condutture che servono solo una scala o solo alcuni condomini, devono essere equamente divise solo tra i condomini serviti dall'impianto).

Un ESEMPIO operativo: se in un palazzo di 10 condòmini la spesa di rifacimento di una tubatura idrica concerne solo 3 di essi, si procede così: si sommano tra loro i millesimi dei tre condomini, poniamo Tizio (110), Caio (100) e Sempronio (40). Il totale è 250.
I millesimi dei tre vanno a questo punto riparametrati moltiplicando ciascuno per 1000 e dividendo per 250. Così per ripartire tra loro tre questa spesa manutentiva, i millesimi di Tizio che erano 110, diventano 440, quelli di Caio diventano 400 e quelli di Sempronio 160.


avv. mauro colombo
milano