Quando all'interno dell'edificio condominiale un intervento manutentivo risulta urgente e indifferibile, e nè l'amministratore nè l'assemblea vi provvedono o prendono decisioni (per inerzia, per incapacità o per il carattere di estrema urgenza, come nel caso di una perdita abbondante da un tetto scoperchiato) ogni singolo condòmino può provvedere a proprie spese (art. 1134 c.c.).
Eseguito l'intervento, il condòmino ha diritto al rimborso
delle spese sostenute, ma solo fornendo la prova circa l'urgenza dei lavori, la loro non
differibilità e il fatto di non aver potuto in tempi ragionevoli
avvertire l'amministratore o gli altri condomini o attendere il loro intervento.
Cassazione 28 febbraio 2018 n. 4684
avv. mauro colombo
milano