venerdì 18 maggio 2018

Sopraelevazione e norme antisismiche


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La sopraelevazione in un edificio condominiale è ammessa purchè non arrechi danno o pregiudizio alle parti comuni, e sempreché le condizioni statiche dell'edificio la consentono (art. 1127 c.c.).
L'accertamento delle condizioni statiche non costituisce un limite all'esercizio del diritto a sopraelevare, ma un presupposto della sua esistenza.

Pertanto, il relativo divieto deve essere inteso non solo nel senso che le strutture del fabbricato devono consentire di sopportare il peso della sopraelevazione, ma anche nel senso che dette strutture devono permettere poi di sopportare eventuali sollecitazioni sismiche. Quando le norme antisismiche prescrivano particolari cautele tecniche nella sopraelevazione degli edifici, esse sono da considerarsi integrative e la loro inosservanza determina una presunzione di pericolosità della sopraelevazione che può essere superata esclusivamente mediante l'allegazione della prova, incombente sull'autore della nuova costruzione, che non solo la sopraelevazione, ma anche la struttura sottostante, sia idonea a fronteggiare il rischio sismico.

L'inosservanza delle norme antisismiche comporta il diritto alla riduzione in pristino.


Cass. 29 gennaio 2018 n. 2115

avv. mauro colombo