La sopraelevazione in un edificio
condominiale è ammessa purchè non arrechi danno o pregiudizio alle parti
comuni, e sempreché le condizioni statiche dell'edificio la consentono (art.
1127 c.c.).
L'accertamento delle condizioni
statiche non costituisce un limite all'esercizio del diritto a sopraelevare, ma
un presupposto della sua esistenza.
Pertanto, il relativo divieto deve essere
inteso non solo nel senso che le strutture del fabbricato devono consentire di
sopportare il peso della sopraelevazione, ma anche nel senso che dette
strutture devono permettere poi di sopportare eventuali sollecitazioni
sismiche. Quando le norme antisismiche prescrivano particolari
cautele tecniche nella sopraelevazione degli edifici, esse sono da
considerarsi integrative e la loro inosservanza determina una presunzione di
pericolosità della sopraelevazione che può essere superata esclusivamente
mediante l'allegazione della prova, incombente sull'autore della nuova
costruzione, che non solo la sopraelevazione, ma anche la struttura
sottostante, sia idonea a fronteggiare il rischio sismico.
L'inosservanza delle norme antisismiche comporta il diritto alla riduzione in pristino.
Cass. 29 gennaio 2018 n. 2115
avv. mauro colombo