L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina o del suo rinnovo, deve specificare analiticamente l'importo che egli chiede a titolo di compenso per l'attività professionale svolta (art. 1129 c. 14 c.c.).
Pertanto, una delibera assembleare che nomini un amministratore senza indicare quale compenso sia stato pattuito, è nulla, e la nomina inefficace.
Tuttavia, è da ritenersi valida la nomina se il verbale dell'assemblea contiene in allegato il preventivo fatto pervenire dall'amministratore, e in tale documento compaiono tutti gli estremi (generalità, sede, orari di apertura degli uffici) richiesti dalla legge.
Tribunale Palermo 9 febbraio 2018 n. 7808
avv. mauro colombo
milano