In seguito alla Riforma delle regole applicabili al condominio, è stato introdotto espressamente il divieto di conferire delega, per le assemblee condominiali, all'amministratore del condominio (art. 67 disposizione attuazione c.c., norma peraltro inderogabile come previsto dall'art. 72 disposizioni attuazione c.c.).
Pertanto, un eventuale voto espresso dall'amministratore di condominio delegato dal condòmino è sempre considerato in conflitto d'interesse, senza possibilità di dimostrazione del contrario. Conseguentemente la delibera così assunta è annullabile.
Nel caso in cui l'incarico di amministratore sia stato conferito ad una società, come ad esempio una s.r.l., è da considerare ricompreso, nel divieto suddetto, il conferire deleghe ai soci della s.r.l. amministratrice.
avv. mauro colombo
milano