La disciplina del condominio degli edifici, di cui agli artt. 1117 c.c. e seguenti, deve essere applicata ogni volta che sia accertato un rapporto
di accessorietà necessaria che lega alcune parti comuni (cortili, rampe, spazi di manovra, cancelli) a porzioni o
unità immobiliari di proprietà privata dei singoli proprietari (delle quali le prime rendono
possibile l'esistenza stessa o l'uso).
Pertanto, l'essere proprietari di un posto auto in cortile condominiale comporta, per il propritario, essere automaticamente un condòmino a tutti gli effetti.
Con quali conseguenze? Con il diritto di utilizzare le parti comuni necessarie al godimento della propria porzione privata, essendone comproprietari, ma anche con l'obbligo di sostenere le relative spese condominiali (art. 1123 c.c.).
avv. mauro colombo
milano