Nel caso in cui lo spazio condominiale destinato al parcheggio (cortile e posti auto) dovesse risultare
insufficiente a soddisfare i singoli condomini del fabbricato, il
proprietario che ne risultasse privato dovrebbe far valere un
inadempimento del costruttore.
A questa decisione è giunta la Corte di Cassazione, richiamando l'art. 41 sexies L. 1150/1942, come modificato dalla
L. 7/1967, e dalla L. 246/2005: è infatti prevista la riserva obbligatoria degli appositi spazi per parcheggi nelle nuove
costruzioni ed aree pertinenziali ad esse aderenti, nella misura non
inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione.
Cassazione 16 febbraio 2018 n. 3842
avv. mauro colombo